Art. 2.
(Autonomia delle istituzioni).

      1. L'autonomia delle istituzioni del sistema educativo è la condizione principale per il riconoscimento dei diritti e dei doveri degli allievi e delle allieve, nonché dei dirigenti e dei docenti.
      2. L'autonomia è, altresì, uno strumento efficace mediante il quale l'attività didattica persegue la realizzazione di un progetto educativo, prende le decisioni più congrue nei confronti degli obiettivi prestabiliti e considera i risultati sulla base di parametri oggettivi di rendimento.
      3. L'applicazione delle disposizioni sull'autonomia, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai relativi decreti e regolamenti di attuazione, deve favorire:

          a) il coordinamento delle iniziative di ciascuna unità operativa con quelle di altri soggetti pubblici e privati;

          b) la corrispondenza dell'azione di istruzione e di formazione con le esigenze dei singoli e delle comunità;

 

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          c) la tutela della libertà d'insegnamento e di apprendimento nel quadro delle indicazioni programmatiche nazionali;

          d) il monitoraggio della produttività del sistema educativo in relazione alla qualità del servizio e ai traguardi da raggiungere.